Statuto

Adeguamento secondo l' art. 1, D.Lgs 29 agosto 2023, n. 120


Titolo I Costituzione, Finalità, Durata
Art. 1 Costituzione, Denominazione, Colori sociali e Sede e Sede
Sulla base del riconoscimento costituzionale del valore educativo, sociale e di promozione del 
benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, e sulla base del principio di 
sussidiarietà, secondo quanto previsto dagli art. 33 e 118 della Costituzione, in conformità agli 
articoli 36 e seguenti del codice civile, all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, per 
quanto compatibile, alla legge 86/2019, ai Decreti Legislativi 28 febbraio 2021 n.36 e 28 febbraio 
2021 n.39, è costituita un’Associazione Sportiva Dilettantistica che assume la denominazione  di  
“Associazione  Sportiva  Dilettantistica  POLISPORTIVA  SANTA RITA”.
L'Associazione ha sede nel Comune di MODENA, in Via Frignani 120. Il cambio di sede all'interno  
dello  stesso  comune  può  essere  deliberato  dall'assemblea  sociale,  in  seduta ordinaria, e 
non comporta modifica statutaria.
L’Associazione sceglie i seguenti colori sociali: pantaloni neri e maglietta  bianca  con  logo.  
L’emblema  dell’Associazione  è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante una pantera 
nera  contenuta  in  uno  stemma  ovale  a  sfondo  giallo.  L’ovale contiene la scritta ASD 
Polisportiva S.Rita in alto, ripetuta sotto alla pantera in lingua cinese; fuori dall’ovale, in 
basso, riporta la scritta “Martial Arts”
Art. 2 Finalità
L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale, per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere,   
attraverso   l'attività   esercitata,   crescita   civile   e   culturale,   coesione   sociale, 
miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti 
concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di 
cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e 
il pieno sviluppo della persona e in particolare dei bambini, dei giovani, delle donne, degli 
anziani, dei cittadini comunque svantaggiati.
Considerato il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di 
miglioramento  della  qualità  della  vita  e  di  tutela  della  salute,  nonché  quale  mezzo  di 
coesione territoriale, l’Associazione esercita a tal fine, in via stabile e principale, in favore 
dei  propri  associati  e  dei  loro  familiari,  dei  propri  tesserati  non  associati  e  di  
terzi, l'organizzazione  e  gestione  delle  attività  sportive  dilettantistiche  di  cui  
all'articolo  5  del presente statuto.
Svolge inoltre in via sussidiaria le attività secondarie e strumentali di cui all’articolo 6 del 
presente statuto.
L’associazione aderisce all’AICS - Associazione italiana Cultura e Sport APS -, Ente di Promozione  
Sportiva  riconosciuto  dal  CONI,  Ente  di  Promozione  Sportiva  Paraolimpico riconosciuto dal 
CIP Associazione di Promozione sociale e Rete Associativa nazionale, di cui rispetta lo Statuto e 
condivide le finalità istituzionali.
L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice 
Civile.
Art. 3 Durata
La  durata  dell’Associazione  è  illimitata.  Essa  potrà  essere  sciolta  solo  con  delibera 
dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dal presente statuto.


Titolo II Attività esercitate
Art. 4 Le attività dell'Associazione
L'Associazione  esercita e  organizza le  seguenti attività,  in conformità  a  quanto  previsto 
dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 36/2021, dal presente statuto e dalla normativa 
vigente, anche in collaborazione con altri Enti Sportivi Dilettantistici o altri soggetti pubblici 
e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali:
•     Attività sportive dilettantistiche;
•     Attività secondarie e strumentali alle attività sportive dilettantistiche;
Art. 5 Attività sportive dilettantistiche
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione, ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 
36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, esercita organizza e gestisce, in via stabile e 
principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la 
preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Essa svolge in particolare:
Arti Marziali: Karate - Kung fu moderno Taolu e Sanshu; Wushu Kung Fu Tradizionale, Taijiquan; Tuei 
Shou; Baguazhang; Wing Chun; Shaolin; Jeet Kune Do; Qi Gong; Shuai Jiao.
Ginnastica: Ginnastica per tutti, attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al 
fitness
Pesistica: Cultura Fisica (Sviluppo Muscolare, attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate 
al fitness e al benessere fisico)
Pugilato: Pugilato Amatoriale-Gym Boxe – Prepugilistica
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può inoltre esercitare e organizzare 
tutte le altre attività sportive dilettantistiche previste dal Registro nazionale delle attività 
sportive dilettantistiche.
Art. 6 Attività secondarie e strumentali all'attività sportiva dilettantistica
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione, ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 
36/2021  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  può  inoltre  esercitare  e  organizzare 
attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive dilettantistiche di cui 
all’articolo
5  del  presente  statuto,  secondo  criteri  e  limiti  definiti  con  decreto  del  Presidente  
del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di 
concerto con  il  Ministero  delle  Finanze.  L'individuazione  di  tali  attività  è  demandata  
al  Consiglio direttivo dell'associazione.
In particolare, può esercitare, organizzare e gestire le seguenti attività:
•     attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e 
ogni altra  attività  connessa  e  funzionale  al  raggiungimento  degli  scopi  associativi 
consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti;
•     ogni  altra  attività  sportiva  dilettantistica,  quantunque  non  presente  nel  
suddetto Registro, purché riconosciuta dagli Enti cui l'Associazione è affiliata;
•     in quanto affiliata AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, 
lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità 
assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare la somministrazione  di  
alimenti  e  bevande  nei  confronti  dei  propri  associati  e  dei familiari conviventi degli 
stessi, dei propri tesserati non associati e degli associati e tesserati dell'Associazione nazionale cui l’Associazione aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale nonché nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto 
dall'articolo 148 del TUIR;
Art. 7 Gestione delle attività organizzate
Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di 
impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con 
soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri associati e tesserati non  
associati,  agli  iscritti,  ai  partecipanti,  ovvero  ad  altre  associazioni  che  svolgono  la 
medesima attività e che sono affiliate al  medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui 
l'associazione è affiliata, ai rispettivi associati, tesserati o partecipanti e ai tesserati delle 
rispettive  organizzazioni  nazionali.  Per  la  realizzazione  delle  suddette  attività  e  per  
la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sportivo 
e/o sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati 
servizi, può  collaborare  con  altre  associazioni  sportive  dilettantistiche,  con  società  
sportive dilettantistiche, con Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline 
Sportive Associate,  Enti  sportivi  dilettantistici  in  genere,  anche  paraolimpici,  con  Enti  
del  Terzo Settore e con altri enti senza fini di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. 
Può inoltre stipulare  con  essi  accordi  e  convenzioni  e  promuovere  e/o  costituire  e/o  
aderire,  e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o 
altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.
Per la gestione di tali attività, l’Associazione può ricorrere, a seconda delle circostanze e 
compatibilmente con la natura delle attività stesse:
•     agli apporti dei volontari;
•     alle prestazioni sportive dei volontari di cui all’art. 29 del d.lgs. 36/2021 e 
successive modificazioni e integrazioni;
•     ai  rapporti  di  lavoro  sportivo  di  cui  agli  articoli  25,  26,  28  del  
d.lgs.  36/2021  e successive modificazioni e integrazioni;
•     ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- 
gestionale  di  cui  all’art.  38  del  d.lgs.  36/2021  e  successive  modificazioni  e 
integrazioni;
•     ai rapporti di lavoro occasionale di cui all’art. 25 del d.lgs. 36/2021 e successive 
modificazioni e integrazioni;
•     ai rapporti di lavoro subordinato;
•     a prestazioni di lavoro autonomo;
•     a  tutti  gli  altri  apporti,  collaborazioni  e  prestazioni  consentite  dalla  
normativa vigente.

Titolo III Funzionamento
Art. 8 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili
L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di 
esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura 
dell'esercizio sociale.
Il  bilancio  di  esercizio  deve  rappresentare  in  maniera  veritiera  e  corretta  l’andamento 
economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla 
normativa suddetta.
Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.
Art.9 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
•     dai beni mobili e immobili di proprietà;
•     dalle eccedenze degli esercizi annuali;
•     da donazioni, erogazioni, lasciti;
•     da quote di partecipazioni societarie;
•     da obbligazioni e altri titoli pubblici;
•     dal fondo di riserva;
•     da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
Il   patrimonio,   comprensivo   di   eventuali   ricavi,   rendite,   proventi,   entrate   
comunque denominate,  è  utilizzato  per  lo  svolgimento  dell’attività  statutaria  ai  fini  
dell’esclusivo perseguimento di finalità sportive, solidaristiche e di utilità sociale.
Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria e/o 
all’incremento del patrimonio.
È  vietata  la  distribuzione,  anche  indiretta,  di  utili  ed  avanzi  di  gestione,  fondi  e  
riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed 
altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di 
scioglimento  individuale  del  rapporto  associativo,  a  meno  che  la  destinazione  o  la 
distribuzione non siano imposte per legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio 
residuo è devoluto con le modalità di cui al presente statuto.
Art.10 Fonti di finanziamento
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:
•    dalle quote di tesseramento degli associati e dei tesserati non associati;
•    dalle quote sociali;
•    dai proventi della gestione del patrimonio;
•    dal ricavato delle attività dell’Associazione;
•    dalle attività di raccolta fondi;
•    dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
•    dai contributi di Enti Pubblici e privati;
•    dalle convenzioni con Enti Pubblici;
•    dalle erogazioni liberali;
•    da attività commerciali funzionali a raggiungere gli scopi associativi;
•    da sponsorizzazioni;

Titolo IV Gli Associati e i Tesserati
Art.11 Adesione all'Associazione
Chiunque ne condivida i principi e le finalità può aderire all’associazione, associandosi ad essa.
L’Associato   è   un   soggetto   che   aderisce   liberamente   alle   finalità   
dell'Associazione, accettando  le  regole  del  presente  Statuto,  dello  statuto  dell’AICS  e  
dello  statuto  delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui eventualmente 
l'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli 
scopi che l'Associazione si prefigge.
Il  tesserato  è  un  soggetto  che  aderisce  liberamente  alle  finalità  dell'Associazione, 
accettando  le  regole  del  presente  Statuto,  dello  statuto  dell’AICS  e  dello  statuto  
delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui eventualmente l'Associazione 
aderisce, per partecipare all’attività da essa organizzata.
Un soggetto può essere sia associato che tesserato.
Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome 
e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale 
indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli  organi 
 sociali.  Nel  caso  di  minori,  la  domanda  è  presentata  da  chi  ne  esercita  la potestà 
genitoriale.
Con  la  domanda  di  adesione,  si  elegge  domicilio  per  i  rapporti  sociali  presso  la  sede 
dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente, o un suo membro, a formalizzarne 
l'ammissione   purché   siano   contestualmente   versate   le   quote   prescritte.   I   
tesserati rinnovano la loro adesione entro i termini stabiliti dall’Ente sportivo di riferimento.
Nel caso di rigetto della domanda di adesione, le motivazioni devono essere comunicate 
all'interessato  entro  sessanta  giorni.  L'interessato  può,  nei  successivi  sessanta  giorni, 
chiedere  che  sull'istanza  si  pronunci  l'Assemblea,  che  delibera  sulla  richiesta,  se  non 
esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
La quota sociale corrisposta rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno 
economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione 
a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso 
di morte.
Le  modalità  e  le  condizioni  di  associazione  e  tesseramento  e  ogni  altro  aspetto  della 
partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, 
sono disciplinate dal codice civile e da regolamenti specifici.
Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi 
previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in 
funzione della partecipazione alla vita associativa.
Lo status di tesserato viene meno con il mancato rinnovo del tesseramento.
Art. 12 Diritti degli associati e dei tesserati
Gli associati hanno diritto:
a) a concorrere all'elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle 
attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo 
l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
b) a partecipare alle assemblee;
c) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
d) ad approvare i bilanci;
e) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.
È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto 
singolo. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, di votare nelle assemblee, di eleggere gli 
organi sociali e di esservi eletti, tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e 
in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati di minore 
età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad 
allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
I tesserati hanno diritto:
- a partecipare alle attività sportive dell’Associazione per le quali si sono tesserati e a quelle 
degli Organismi sportivi a cui l’Associazione è affiliata, previo l’adempimento degli obblighi e 
delle obbligazioni che esse comportano;
- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al tesseramento presso gli 
organismi sportivi.
Art.13 Doveri degli associati e dei tesserati
Gli associati e i tesserati sono tenuti:
a) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi 
associativi;
b)  a  versare  alle  scadenze  stabilite  le  quote  sociali  decise  dagli  organismi  dirigenti, 
comprese  le  eventuali  quote  straordinarie,  e  gli  eventuali  corrispettivi  specifici  per  
la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche richiesti dall'Associazione;
c)   ad   adempiere,   nei    termini    previsti,    alle   obbligazioni    assunte   nei    
confronti dell’Associazione e/o derivanti dall’attività svolta;
d)  ad  osservare  le  norme  e  i  regolamenti  stabiliti  dal  CONI  dalle  Federazioni  Sportive 
Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l’Associazione è 
affiliata;
e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali 
dell'Associazione e/o della Federazione sportiva e/o dell'Ente di Promozione sportiva cui 
l'Associazione aderisce.
Gli associati sono inoltre tenuti a sostenere le attività e le finalità dell’Associazione.
Art. 14 Perdita della qualifica di associato e di tesserato
La qualifica di associato si perde per:
a) dimissioni;
b) scioglimento volontario dell’Associazione;
c) decesso;
d) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
e)  sospensione,  espulsione  o  radiazione  a  seguito  di  sanzione  comminata  dagli  organi 
sociale   dell’associazione   e/o   dell'Organismo   Sportivo   riconosciuto   dal   CONI   cui 
l'associazione  aderisce,  in  conseguenza  di  gravi  infrazioni  alle  norme  e  ai  regolamenti 
dell’Associazione,   del   CONI   e   delle   Federazioni   Sportive   Nazionali,   degli   Enti   
di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l’Associazione è affiliata.
f) mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti dagli organi sociali. 
Competente  in  merito  alla  radiazione,  sospensione  o  espulsione  degli  associati  e  dei 
tesserati sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione e gli organi disciplinari dell'Organismo 
Sportivo  riconosciuto  dal  CONI  cui  l'Associazione  aderisce.  Contro  le  deliberazioni  del 
Consiglio Direttivo si può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento è stato 
comunicato,  all'assemblea  sociale,  che  delibera  sulla  richiesta,  se  non  esplicitamente 
convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi 
disciplinari dell'Organismo Sportivo cui l'associazione aderisce, si può ricorrere agli organi 
statutari competenti di tale Organismo, con le modalità previste dallo statuto dello stesso. In 
caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, nessuno ha diritto di chiedere la 
divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione
Art. 15 Organi Sociali
Sono Organi dell'Associazione:
•     L’Assemblea Sociale;
•     Il Consiglio Direttivo;
•     Il Presidente;
Art. 16 L'Assemblea Sociale
È il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di 
carattere politico e programmatico. È composta dagli associati in regola con il versamento delle  
quote  associative  alla  data  della  sua  convocazione.  Hanno  diritto  al  voto  tutti  gli 
associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di 
minore  età  iscritti  da  almeno  tre  mesi  nel  libro  degli  associati,  sono  rappresentati  
in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono 
essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data,  l’orario 
 il  luogo  e  le  modalità  di  svolgimento  e  devono  essere  rese  note  con  un preavviso di 
almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.
In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via 
straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati 
aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o 
il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 15 giorni dalla 
richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi  
anche  a  distanza,  mediante  mezzi  di  telecomunicazione,  o  in  forma  mista, secondo quanto 
previsto dal presente statuto.
Quale Assemblea ordinaria:
•    approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio dell'esercizio sociale 
precedente;
•    approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale di 
previsione;
•    approva i regolamenti, compresi gli eventuali regolamenti disciplinanti le procedure 
operative  per  il  funzionamento  dell’Associazione  e  lo  svolgimento  dei  lavori assembleari, 
e le loro modificazioni;
•    elegge,  con  l’eccezione  del  Presidente,  eletto  dal  Consiglio  direttivo,  e  
revoca,  i componenti  gli  organi  sociali  da  essa  eletti;  delibera  sulla  responsabilità  
dei componenti  degli  organi  sociali  e  promuove  azione  di  responsabilità  nei  loro 
confronti;
•    delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda 
di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
•    delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione 
di responsabilità nei loro confronti;
•    delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo 
statuto alla sua competenza;
•    delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno. Quale Assemblea 
straordinaria:
•    approva e modifica lo statuto;
•    delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
•    delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
•    delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo 
statuto alla sua competenza.
In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre 
necessaria  la  presenza  di  almeno  la  metà  più  uno  dei  suoi  componenti;  in  seconda 
convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle 
disposizioni del Codice Civile.
Nelle  assemblee  straordinarie  che  approvano  e  modificano  lo  statuto,  deliberano  la 
trasformazione,  la  fusione  o  la  scissione  dell'associazione,  deliberano  lo  scioglimento 
dell’associazione, per la validità delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi di cui al 
presente statuto.
In  tutte  le  assemblee,  tranne  che  per  quelle  relative  alla  modifica  dello  statuto,  
alla trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione, allo scioglimento dell’Associazione
e alla devoluzione del suo patrimonio, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei 
presenti.
Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni 
dell'assemblea sociale.
Gli  associati  possono  farsi  rappresentare  nelle  riunioni  da  un  altro  associato  mediante 
delega  scritta,  anche  in  calce  all'avviso  di  convocazione.  In  tutte  le  assemblee,  ogni 
associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.
Per  eleggere  i  candidati  alle  diverse  cariche  sociali  è  possibile  ricorrere  all'ausilio  
di strumenti  elettronici.  Le  votazioni  possono  essere  effettuate  per  alzata  di  mano  con 
controprova o per appello nominale.
Si  applica  l'articolo 2373  del  Codice  Civile,  in quanto  compatibile.  Nelle  deliberazioni  
di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori 
non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in 
regola con il pagamento delle quote sociali.
Art. 17 Il Consiglio Direttivo
È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, soci 
dell'associazione, compreso il Presidente.
I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al 
rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio del quarto anno, e sono 
rieleggibili. I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire qualsiasi carica in altre 
società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione  Sportiva  
Nazionale,  disciplina  sportiva  associata  o  Ente  di  Promozione Sportiva riconosciuto dal 
CONI.
I  suoi  componenti,  previa  apposita  deliberazione  dell’Assemblea  ordinaria,  possono 
percepire  compensi  per  la  carica  ricoperta.  Possono  inoltre,  previo  apposito  incarico 
conferito dal consiglio direttivo stesso, percepire compensi come lavoratori sportivi.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva 
il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:
•     mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
•     elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di 
altri enti pubblici e di soggetti privati;
•     attua gli indirizzi dell’Assemblea Sociale;
•     elegge tra i suoi membri il Presidente dell’Associazione;
•     assegna gli incarichi di lavoro;
•     approva i programmi di Attività;
•     approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
•     coadiuva  il  Presidente  nella  predisposizione  dei  bilanci  e  dei  regolamenti  
da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
•     elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In 
caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
•    delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito 
il Presidente  dell'associazione  o  altro  membro  del  Consiglio  Direttivo,  nonché 
l’esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
•     delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di 
altri organi.
Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, entro 15 
giorni  dalla  sua  elezione.  In  via  ordinaria,  si  riunisce  di  norma  ogni  tre  mesi.  In  
via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli 
associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente 
stesso,  il  quale  provvederà  alla  convocazione  entro  15  giorni  dalla  richiesta  e  alla 
celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal  
suo  Presidente.  Per  la  validità  delle  sue  riunioni  è  richiesta  la  presenza  della 
maggioranza dei componenti.
Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi  
anche  a  distanza,  mediante  mezzi  di  telecomunicazione,  o  in  forma  mista, secondo quanto 
previsto dal presente statuto. Le Assemblee che eleggono o revocano gli organi sociali devono 
svolgersi in presenza.
Le convocazioni possono essere effettuate con libertà di mezzi, purché con modalità idonee ad  
assicurare  il  ricevimento  dell’avviso  di  convocazione,  devono  riportare  l'ordine  del 
giorno, la data, l’orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un 
preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento. In casi di particolare urgenza e necessità, 
il Presidente può stabilire un termine minore.
Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 
presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio 
direttivo.
Art. 18 Il Presidente
È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Dura in carica 4 anni e comunque fino 
all’assemblea  ordinaria  che  procede  al  rinnovo  delle  cariche  sociali,  ed  è  rieleggibile. 
 Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il 
bilancio d'esercizio.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di 
firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i 
poteri di straordinaria amministrazione.
Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.
Predispone per l’Assemblea sociale il bilancio di esercizio. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le 
funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o 
impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.
Art. 19 Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di 
telecomunicazione
Le riunioni delle Assemblee e degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di 
telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile 
verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve 
essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del 
procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e 
parità di trattamento, diritto all'informazione.
È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri 
presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

Titolo VI Disposizioni varie e finali
Art. 20 Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nel Registro 
delle Associazioni e società sportive dilettantistiche
Per  il  riconoscimento  ai  fini  sportivi,  l'Associazione,  tramite  i  soggetti  
dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro nazionale delle Attività 
sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 
2021 n.39 e successive integrazioni e modificazioni, fornendo le informazioni richieste dalla 
normativa vigente.
L’Associazione  si  iscrive  inoltre  nel  Registro  delle  Associazioni  e  Società  sportive 
dilettantistiche tenuto dal CONI per le finalità che gli sono proprie. 
A tali fini, l’Associazione ha l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI 
nonché agli statuti ed ai regolamenti dell'AICS e delle Federazioni Nazionali, degli Enti di 
Promozione  Sportiva  e  delle  Discipline  Sportive  Associate  cui  l'associazione  intende 
eventualmente affiliarsi.
Art. 21 Modifiche allo statuto dell'Associazione
Per le modifiche da apportare allo statuto, tranne che non si tratti di modifiche imposte dalla 
legge, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli 
associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale  quorum, 
 è  possibile  dare  luogo  ad  una  terza  ed  eventualmente  ad  una  quarta convocazione. In 
terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 25% degli associati; in quarta 
convocazione, se è presente almeno il 15% degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono 
approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Art. 22 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione
L'assemblea  degli  associati  può  deliberare  la  trasformazione,  la  fusione  e  la  scissione 
dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo 
stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.
Art. 23 Scioglimento dell'Associazione
Per  deliberare  lo  scioglimento  dell’Associazione  e  la  devoluzione  del  suo  patrimonio 
occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre 
quarti degli associati.
In  caso  di  estinzione  o  scioglimento,  il  patrimonio  residuo  è  devoluto,  salva  diversa 
destinazione imposta dalla legge, previo eventualmente il parere positivo dei soggetti a ciò 
deputati,  ai  fini  sportivi  ad  altre  Associazioni  che  hanno  come  finalità  l'attività  
Sportiva Dilettantistica.
A  tal  fine  l’Assemblea  nominerà  un  Collegio  dei  Liquidatori.  Per  la  nomina  di  ciascun 
membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Art. 24 Rimandi al codice civile e alle leggi di settore
Per quanto non compreso nel presente Statuto, e non riconducibile al codice civile o alle leggi di 
settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

IL PRESIDENTE
Baraldi Gianfranco

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